Per quanto attiene ai terreni agricoli, posseduti e condotti da coltivatori diretti o Iap (Imprenditori agricoli professionali) iscritti nelle relative gestioni previdenziali, oltre alla conferma del coefficiente moltiplicatore a livello ridotto a 110, viene ripristinata sia la franchigia, al di sotto della quale non è dovuta l’imposta, che alcune riduzioni.
Per i terreni agricoli non utilizzati da soggetti coltivatori diretti e Iap è previsto, invece, un aggravio dell’Imu per l’aumento del coefficiente moltiplicatore, utilizzato per il calcolo della base imponibile, che sale da 130 a 135 e non è prevista alcuna franchigia.
Altre novità riguardano i fabbricati rurali: per quelli ad uso strumentale (stalle, depositi, agriturismi, fienili, serre etc.), ubicati in Comuni classificati montani o parzialmente montani (altitudine superiore a mille metri secondo gli elenchi dell’Istat), è prevista l’esenzione dall’imposta.
Relativamente alle modalità di pagamento del tributo, è stabilito che per i fabbricati rurali ad uso strumentale l’acconto di giugno (da effettuare quest’anno entro il giorno 18) sarà corrisposto nella misura del 30 per cento mentre il restante 70 per cento sarà liquidato con il saldo del 16 dicembre 2012. Per quanto concerne i fabbricati rurali (abitativi e strumentali) ancora iscritti al catasto terreni, che dovranno essere trasferiti a quello urbano entro il 30 novembre 2012, il pagamento dell’imposta dovrà essere assolto in un’unica soluzione a dicembre 2012, successivamente all’aggiornamento catastale.
Ma proprio sui fabbricati andrà a influire la norma che prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, si possa procedere, sulla base del gettito della prima rata del tributo, ad una modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione previste dalla legge.
In particolare, infatti, per il settore agricolo l'abbassamento delle aliquote prioma del versamento della seconda rata dovrà riguardare i fabbricati strumentali laddove, come noi prevediamo, il gettito stimato dopo l'accatastamento andrebbe a superare il limite di 135 milioni stimati dal Ministero dell'Economia.
Da segnalare, inoltre, che per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, è previsto un abbattimento della base imponibile, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni (per quelli c.d. “collabenti” la rendita è pari a zero, per cui rimangono esenti).
4 Aprile 2012
IMU: MAGGIORI AGEVOLAZIONI PER GLI AGRICOLTORI